Perchè non è necessario allegare la copia della carta d'identità ai documenti firmati con firma elettronica?
Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (articolo 21, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).
Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (articolo 38, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445):
- apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
- allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!
Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.
Comune di Trento
Via Belenzani, 19 | 38122 Trento (TN) | Tel.: 0461884111 | Fax: 0461884457
E-mail PEC: protocollo.comune.tn@cert.legalmail.it
Copyright© Comune di Trento | Partita IVA: 00355870221
Lo Sportello telematico polifunzionale | Diritti e Privacy | Credits