Perchè non è necessario allegare la copia della carta d'identità ai documenti firmati con firma elettronica?

Lunedì 18 febbraio vedrà la luce la nuova versione dello Sportello online del Comune di Trento.

 

ATTENZIONE: Per permettere l'aggiornamento dei sistemi, da venerdì 15 febbraio fino a termine dei lavori lo sportello non sarà disponibile.

 

Tutte le pratiche verranno importate in automatico nel nuovo sistema. Per chi  però avesse urgenze si consiglia di completare le pratiche aperte ed inviarle al Comune entro le 18.30 di giovedì 14 febbraio

Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (articolo 21, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).

Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (articolo 38, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445):

  1. apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
  2. allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.

 

La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!

Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.

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